Enti del terzo settore e riforma fiscale: come cambiano le regole per rafforzare l’azione delle realtà sociali

 

La Commissione Europea lo scorso aprile ha dato via libera alle norme fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore, Titolo X del decreto legislativo 117 del 2017, rimaste fino ad oggi non operative. Il nuovo regime fiscale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 per gli Enti di Terzo Settore (ETS), cioè quelli iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). In questi mesi, gli Enti del terzo settore dovranno quindi comprendere quali norme si vedranno applicate in base alla qualifica che hanno assunto o, nel caso delle Onlus che ancora non hanno operato la scelta, che intenderanno assumere alla luce delle nuove disposizioni.

Con il via libera dell’Unione Europea giunge al termine la riforma del Terzo settore iniziata nel 2016, mettendo fine a un lungo periodo di incertezza. Il pacchetto fiscale a cui l’UE ha dato via libera introduce, infatti, criteri per distinguere e favorire le attività degli enti del terzo settore non commerciali dagli enti del terzo settore commerciali. Un ETS sarà considerato non commerciale se le entrate provenienti dalle attività non commerciali saranno superiori alle entrate proveniente da attività commerciali.

Le associazioni di promozione sociale (APS)

Nel caso specifico delle associazioni di promozione sociale (APS) la riforma fiscale introdurrà un favorevole regime fiscale forfettario cui potranno accedere qualora la soglia massima dei ricavi non superi i 130mila euro. Il coefficiente di redditività sarà del 3% e le attività di interesse generale saranno considerate, ai sensi della riforma fiscale, non commerciali se svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi, i cui i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi.

Le imprese sociali

Le imprese sociali potranno, invece, beneficiare della totale detassazione degli utili reinvestiti per lo svolgimento dell’attività statuaria o per l’incremento del patrimonio. La norma sugli incentivi per gli investitori nelle imprese sociali è in attesa di approfondimento da parte della Commissione europea. La previsione è di agevolazioni simili a quelli per le start-up innovative, con una detrazione IRPEF del 30% per le persone fisiche che investono fino a un milione di euro e una deduzione IRES del 30% per le persone giuridiche che investono fino a un milione e 800mila euro, per periodo d’imposta.

Le Onlus

A partire dal 1° gennaio 2026, scomparirà la definizione di “Onlus”. Fino al 30 marzo 2026, le attuali Onlus potranno scegliere se diventare Enti di Terzo Settore, iscrivendosi in una delle sezioni previste dal RUNTS. In alternativa, dovranno devolvere il patrimonio accumulato a partire dall’assunzione della qualifica di Onlus.

I vantaggi fiscali in approfondimento

Infine, rimane ancora sospesa, in attesa di approfondimenti della Commissione europea, l’istituzione dei titoli di solidarietà. Si tratta di nuovi strumenti di finanza sociale, con i quali si potranno finanziare le attività degli Enti di Terzo Settore.

Gabriele Mezzacapo